È ormai chiaro che la Tasi sparirà dalle voci dei tributi da versare per la casa, andando a confluire nella Nuova Imu. Ricordiamolo: l’Imu è l’Imposta Municipale Unica, istituita nel 2011 per sostituire la vecchia ICI, l’Imposta comunale sugli immobili.
Prima Casa e pertinenze: l’Imu non va pagata
Anche nel 2020, l’Imu continuerà a essere un’imposta dovuta da proprietari e detentori di un diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi su un immobile. A questa regola fa però eccezione l’abitazione principale: la normativa definisce che l’Imu non debba essere pagata per la Prima casa. Questo, purché rispetti alcune caratteristiche: l’abitazione principale, infatti, per essere esonerata dal pagamento dell’Imu non deve rientrare tra quelle categorie catastali classificate come “abitazioni di lusso” (A/1, A/8 e A/9). La deroga alla norma riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale, cioè magazzini e locali di deposito (C/2), stalle, scuderie, rimesse e autorimesse (C/6) e tettoie chiuse o aperte (C/7). Anche qui l’esenzione vale solo per una pertinenza: se si possiedono, per esempio, due box auto separati, solo uno dei due potrà essere incluso nell’agevolazione che permette di non pagare l’Imu.
Altre eccezioni al pagamento dell’Imu
Oltre a quelle previste per la Prima Casa, esistono ulteriori deroghe al pagamento dell’Imu, e nel dettaglio:
- Per gli alloggi sociali adibiti ad abitazione principale
- Per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli da un provvedimento del giudice
- Per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale di soci assegnatari, comprese le relative pertinenze
- Per un singolo immobile posseduto da professionisti della carriera prefettizia e dal personale in servizio permanente nelle Forze armate, nelle Forze di polizia (a ordinamento militare e civile), nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- A discrezione dei comuni, c’è la possibilità di considerare Prima Casa – e quindi in esenzione dall’IMU – una singola unità immobiliare posseduta da anziani e disabili ricoverati in case di cura e riposo, purché l’immobile non sia locato.
Eliminata, quindi, l’esenzione prevista per gli iscritti all’AIRE titolari di pensione estera.