Cosa prevede il decreto Salva Casa
Il decreto Salva Casa introduce semplificazioni e misure per regolarizzare le difformità e le irregolarità nel settore edilizio e urbanistico.
In breve, il decreto ha l’obiettivo di:
- semplificare le norme in materia di edilizia e urbanistica. Questo consentirebbe di rispondere al fabbisogno abitativo, limitando il consumo di suolo e favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente
- rilanciare le compravendite immobiliari
- incentivare la rigenerazione urbana e la circolazione dei beni mediante la regolarizzazione delle difformità
Nelle intenzioni del Governo si intende, infatti, sbloccare quelle situazioni per cui il bene non può essere venduto, ristrutturato o adeguato dal punto di vista energetico, a causa di lievi difformità che ne compromettano la conformità. Quindi, il decreto prevede interventi urgenti, specifici e puntuali per rimuovere gli ostacoli, e non una sanatoria generalizzata.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio, il provvedimento è diventato legge a luglio 2024.
Come verrà applicato il decreto Salva Casa?
Per risolvere le problematiche pratiche e interpretative che spesso ostacolano l’operatività nel settore immobiliare, e che quindi ne impediscono una gestione efficiente delle proprietà ,il decreto Salva Casa prevede:
- La possibilità di mantenere le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza da Covid-19 per finalità sanitarie, assistenziali e educative previa comunicazione di inizio lavori confermata e nel rispetto delle normative vigenti.
- La possibilità di realizzare vetrate panoramiche su porticati e logge senza bisogno di autorizzazioni specifiche (modificando l’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia);
- La semplificazione delle norme per l’installazione di tende da sole, pergole retrattili o protezioni solari mobili, a patto che non creino spazi chiusi e che siano armonizzati rispetto all’estetica dell’edificio;
- Il cambio di destinazione d’uso: sempre possibile il cambio di un’unità immobiliare senza la realizzazione di opere all’interno della stessa categoria funzionale, nel rispetto delle normative vigenti del settore. È consentito il cambio tra categorie funzionali senza opere tra alcune categorie funzionali specifiche, con la possibilità da parte dei Comuni di fissare condizioni specifiche.
Si tratta, come dicevamo, di misure volte a rimuovere le lievi difformità ricorrenti nella prassi che limitano la libera circolazione o ne impediscono la compravendita.
Quali sono le lievi difformità?
Le lievi difformità “rimovibili”, definite nella relazione illustrativa del Decreto n. 69 29/05/24, sono:
- le difformità cosiddette “formali”, che derivano da incertezze interpretative della normativa vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
- le difformità edilizie interne (definite ad oggi “tolleranze”), che risultano da stratificazioni di interventi precedenti e realizzati in assenza di una formale autorizzazione e quindi dove è difficile comprovare lo stato di legittimità dell’immobile;
- le difformità che potevano essere sanate in passato ma non lo sono oggi, a causa di una disciplina di “doppia conformità”, o perché non è possibile reperire il permesso o la sanatoria risalenti al passato anche se conformi agli standard urbanistici.
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