Vendere casa è un processo articolato che richiede un’attenta gestione di vari dettagli, tra cui la corretta preparazione e presentazione di documenti fondamentali. Disporre di tutta la documentazione necessaria semplifica il processo di vendita e riduce anche il rischio di incorrere in complicazioni legali.
Tra questi documenti, la certificazione di conformità degli impianti riveste un’importanza particolare. Ma chi è responsabile del suo rilascio? È sempre obbligatoria? E cosa si può fare se non si riesce a reperirla? In questo articolo rispondiamo a tutte le domande più comuni.
Cos’è e a cosa serve la Dichiarazione di Conformità degli impianti
La Dichiarazione di Conformità (anche detta DiCo) è il documento che certifica la realizzazione di un impianto nel rispetto degli standard imposti dalle normative tecniche previste dalla legge. Specifica la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell’impianto.
È obbligatoria in caso di manutenzione straordinaria, modifica o ampliamento di un impianto già esistente. L’unico caso per cui non è obbligatoria è quello della manutenzione ordinaria.
Viene rilasciata dalla società che ha eseguito i lavori di impiantistica e deve essere firmata sia dal titolare o legale rappresentante dell’impresa installatrice, sia dal responsabile tecnico (se quest’ultimo è una persona diversa).
La Dichiarazione di Conformità prevede alcuni passaggi fondamentali:
- Deve essere consegnata al committente dell’impianto, che è tenuto a conservarla e a fornire una copia a chi utilizza i locali.
- Deve essere depositata dall’impresa installatrice presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune dove si trova l’impianto.
- Lo sportello unico del Comune è responsabile dell’invio di una copia alla Camera di Commercio.
Mancata consegna della Dichiarazione di Conformità impianti
Cosa succede se l’impresa installatrice dell’impianto non consegna la DiCo? Come specificato dall’art. 15 del D.M. 37/08, la mancata consegna può comportare sanzioni amministrative da 100 a 1.000€, in base all’entità, alla complessità e al grado di pericolosità dell’impianto installato.
Dichiarazione di conformità: per quali impianti è richiesta?
Nell’articolo 1 del DM 37/08 troviamo indicati gli impianti per i quali è necessario rilasciare una certificazione di conformità, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile. Questi sono:
- Tutti gli impianti di produzione, trasporto o distribuzione di energia elettrica
- Gli impianti radiotelevisivi e quelli elettronici in generale
- Impianti di riscaldamento, condizionamento, climatizzazione e ventilazione
- Gli impianti idrici e sanitari
- Tutti gli impianti per la distribuzione e l’utilizzo del gas
- Impianti di sollevamento quali ascensori, scale mobili e montacarichi
- Gli impianti antincendio
Cosa fare se non si è in possesso della DiCo
Cosa accade se non si è in possesso della Dichiarazione di Conformità o quando non la si riesce più a reperire? I casi sono tre e dipendono dall’anno di realizzazione dell’impianto.
- Se l’impianto risale a prima del 1990, la Dichiarazione di Conformità in estrema sintesi, non è necessaria, in quanto la legge 46/90 stabiliva l’obbligo di adeguamento degli impianti, ma chi invece all’entrata in vigore della legge aveva già un impianto considerato a norma, non doveva disporre di alcuna documentazione a riguardo.
- Se la data di realizzazione dell’impianto è compresa tra il 1990 e il 2008, è possibile richiedere una Dichiarazione di Rispondenza. La DiRi sostituisce la DiCo nei casi in cui il certificato originale risulta irreperibile o smarrita dal proprietario dell’immobile o dall’installatore dell’impianto.
- Per gli impianti realizzati dopo il 2008 non è possibile redigere una Dichiarazione di Rispondenza, come visto nel caso precedente, ma sarà necessario reperire la certificazione originale oppure, se sono necessarie delle modifiche all’impianto, bisognerà realizzare una nuova Dichiarazione di Conformità. Come reperire quindi la Dichiarazione di Conformità originale in caso di smarrimento? Ci si può rivolgere all’impresa che l’ha rilasciata in origine, oppure si può provare a richiedere una copia allo Sportello unico per l’edilizia del comune in cui è situato l’impianto in questione: dovrebbe infatti essere stata qui depositata una copia della certificazione al momento della redazione.
Si può vendere casa senza certificazione impianti?
Oggi, al momento del rogito, il venditore non è obbligato a dichiarare la conformità (o mancata conformità) degli impianti dell’immobile oggetto della compravendita, anche se, per evitare contestazioni future da parte dell’acquirente, è consigliabile comunque specificare nell’atto lo stato degli impianti.
Certificazione degli impianti e APE: quali sono le differenze?
Tra i documenti obbligatori da allegare all’atto di vendita, da non confondere con la certificazione di conformità degli impianti, c’è invece l’APE, l’Attestato di Prestazione Energetica che riguarda la valutazione del consumo energetico dell’immobile.
L’APE è essenziale non solo per informare il futuro proprietario sui costi energetici potenziali, ma anche per rispettare le normative vigenti in materia di compravendita immobiliare. Inoltre, l’attestato può influire sul valore di mercato dell’immobile, rendendolo un elemento cruciale nel processo di vendita.
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